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Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 16/12/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262809 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Certificazioni sanitarie - Accertamento diagnostico, effettuato in forma prognostica, anziché, come richiesto, in relazione alle condizioni attuali dell'interessato - Elemento soggettivo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262809-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Nel reato di falso ideologico, è da ricondurre all'area del dolo e non a quella dell'errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacità a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla "attuale" capacità di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltà motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l'esercizio di alcuna discrezionalità tecnica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 480, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 381 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)