Sez. 6, Sentenza n. 12401 del 01/12/2010 Ud. (dep. 28/03/2011) Rv. 249633 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Referto medico contenente false attestazioni diagnostiche - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. - Ragione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)