Sez. U, Sentenza n. 11176 del 27/10/1995 (Rv. 494404 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Assunzione da parte dell' avvocato del patrocinio della parte avversa - Illecito disciplinare - Configurabilità - Sussistenza di danno per le parti - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
Il comportamento dell'avvocato, il quale, dopo avere difeso una parte, assume nella medesima vicenda il patrocinio della parte avversa, è lesivo della reputazione del professionista e della dignità della classe forense, in quanto la cura degli interessi della controparte rende possibile l'uso delle informazioni acquisite a causa del precedente incarico, creando una situazione non conforme alla dignità di avvocato ed al dovere di lealtà connesso alla delicatezza delle funzioni espletate, suscettibile di riflettersi sull'intera classe forense. Tale comportamento configura, pertanto, un illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 38 del R.D.L. 27 Novembre 1933 n. 1578, indipendentemente dalla circostanza che la condotta in oggetto si sia o no rivelata dannosa per le parti e che la difesa della parte avversa sia stata assunta solo nella fase esecutiva ed a distanza di alcuni anni da quando era cessata l'attività difensiva in favore della parte originariamente assistita.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)