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Sez. 3, Sentenza n. 14459 del 06/02/2003 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224067 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Normativa di cui alla legge n. 1086 del 1971 - Cemento - Natura del materiale impiegato - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224067-01

EDILIZIA - IN GENERE

La sfera di applicabilità della legge n. 1086 del 1971 è delimitata alle opere in conglomerato cementizio armato ed a quelle a struttura metallica assolventi a funzione statica e pertanto non si estende alle opere che impiegano come materiale il semplice cemento. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un cordolo di cemento posto a protezione di un cantiere, non destinato ad essere inserito in strutture edilizie, di modesta elevazione dal suolo e non necessitante di armature.)

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)