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Sez. 2, Sentenza n. 722 del 06/02/1989 (Rv. 461762 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE PROPOSTE CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461762-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - CENSURE PROPOSTE CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il controllo di legittimità, eccettuata l'ipotesi della cosiddetta revisio per saltum, può avere ad oggetto soltanto la sentenza di appello e, pertanto, è inammissibile la censura, proposta dal ricorrente per Cassazione, che investa non già la sentenza di appello bensì quella di primo grado. (Conf 2074/82, mass n 419935; (Conf 1358/82, mass n 419197; (Conf 949/82, mass n 418808; (Conf 19/82, mass n 417704; (Conf 1228/81, mass n 411804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)