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Sez. 2, Sentenza n. 4769 del 02/05/1991 (Rv. 471920 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Quote e lotti - Stima dei beni | Valore degli immobili - Determinazione - Criteri - Riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione - Sopravvenuta svalutazione monetaria tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia - Liquidabilità.
Stato
decisa il 1991-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471920-01

Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Quote e lotti - Stima dei beni

In tema di divisione, il valore degli immobili si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa, e non in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, maggiorati dell'indice di svalutazione monetaria sopraggiunta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto la rivalutazione degli immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato di quello della svalutazione della moneta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)