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Sez. 2, Sentenza n. 2296 del 19/03/1996 (Rv. 496435 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI | Riferimento ai prezzi di mercato al momento della decisione.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496435-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI

In sede di divisione giudiziale, il valore degli immobili si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa e non in base ai prezzi accertati dal C.T.U. nel corso del giudizio divisorio, maggiorati dell'indice di svalutazione monetaria sopraggiunta dalla data dell'accertamento a quella della pronuncia della sentenza, in quanto la rivalutazione degli immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato di quello della svalutazione della moneta, sicché il semplice riferimento ai coefficienti I.S.T.A.T. non è sufficiente ai fini di un'equa rivalutazione del conguaglio dovuto ai condividenti, ai sensi dell'art. 728 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)