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Sez. 1, Sentenza n. 5532 del 19/12/1977 (Rv. 389169 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389169-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - CONSEGUENZE.*

La retroattivita fra le parti della risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art 1458 cod civ, toglie causa giustificativa alle scambievoli attribuzioni patrimoniali gia effettuate, ed impone, al fine del ripristino della precedente situazione economica, che ciascuno dei contraenti, responsabile o meno della risoluzione stessa, debba restituire e ricevere in restituzione, rispettivamente, la prestazione ricevuta e quella eseguita, ovvero, ove cio risulti concretamente impossibile, un'equivalente somma di denaro. (V 106/72, mass nn 355821 e 355822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)