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Sez. 1, Sentenza n. 19385 del 28/04/2009 Cc. (dep. 08/05/2009) Rv. 243785 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato - Sopravvenienza successiva alla scadenza del termine di cinque giorni per la trasmissione - Inefficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243785-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La mancata trasmissione al tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, che siano pervenuti all'autorità procedente oltre il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non determina la perdita di efficacia della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)