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Sez. 1, Sentenza n. 37695 del 11/09/2002 Cc. (dep. 08/11/2002) Rv. 222952 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame anche degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato - Sopravvenienza successiva alla scadenza del termine di cinque giorni per la trasmissione - Sussistenza dell'obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222952-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Per elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini, da trasmettersi al tribunale del riesame, in base a quanto disposto dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., debbono intendersi soltanto quelli formatisi fino alla scadenza del termine di cinque giorni stabilito per la suddetta trasmissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)