Sez. 1, Sentenza n. 802 del 02/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216080 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame anche degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato - Sopravvenienza successiva alla scadenza del termine per la trasmissione - Sussistenza dell'obbligo - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, poiché l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame anche degli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato va assolto nei cinque giorni dalla richiesta, l'autorità procedente non è tenuta a comunicare atti pervenuti dopo la scadenza di tale termine e, pertanto, la loro mancata trasmissione non determina la perdita di efficacia della misura, salva la facoltà di indicare nuovi elementi all'udienza di discussione e la possibilità di far valere le sopravvenienze ritenute favorevoli mediante istanza di revoca della misura stessa. (Fattispecie nella quale si era lamentata la mancata trasmissione di un verbale contenente dichiarazioni di un teste, assunte successivamente a precedenti dichiarazioni accusatorie e di asserita ritrattazione di queste, ma ritenute dalla S.C. di valore neutro, poiché limitatesi a formalizzare il rifiuto di testimoniare attraverso la ripetuta affermazione della totale ignoranza dei fatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)