Sez. 2, Sentenza n. 2310 del 11/06/1975 (Rv. 376149 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento di onorari e diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali sia stata erroneamente decisa con sentenza, anziche con l'ordinanza prescritta dall'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, il provvedimento non ne resta snaturato, ma conserva, in conformita con quanto prescritto dall'anzidetta disposizione di legge, il contenuto e la sostanza di 'ordinanza non appellabilè, la quale puo essere impugnata esclusivamente con il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 cost. (Conf 916/74, mass n 368819).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)