Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 23/03/1977 (Rv. 384779 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il tribunale o la Corte d'appello, a norma degli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, decidono in camera di consiglio sull'opposizione avverso ingiunzione di pagamento di onorari, diritti o spese, dovute ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, e sottratto all'appello, e puo essere impugnato solo con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. Tale principio opera anche nel caso in cui detto provvedimento venga erroneamente emesso nella Forma della sentenza, anziche dell'ordinanza, come prescritto dalle citate norme. (Conf 2310/75, mass n 376149; (Conf 916/74, mass n 368819).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)