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Sez. 3, Sentenza n. 1236 del 11/04/1995 Cc. (dep. 19/05/1995) Rv. 202380 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto | Corpo del reato e cose pertinenti al reato - Rispettive nozioni - Ragione della distinzione - Fattispecie: oggetto materiale del reato.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202380-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Oggetto

In tema di sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" ha un significato ampio e comprende anche il corpo del reato, e cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato stesso è stato commesso. Le due categorie, infatti, si pongono tra loro in rapporto di continenza, nel senso che la prima è più vasta e contiene anche la seconda. In particolare, si è distinto il corpo del reato dalle cose pertinenti, per dare una "definizione sufficientemente comprensiva del concetto di corpo di reato e per mettere in risalto che la categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solo il corpo del reato, ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa", con l'ulteriore precisazione che, nell'art. 321 cod. proc. pen., la suddetta nozione va riferita alle finalità del sequestro ed esprime non solo la esistenza del vincolo tra cosa e reato, ma tra essa e le eventuali conseguenze dannose legate alla sua libera disponibilità. (Nella specie la S.C. ha osservato che la diversa interpretazione restrittiva, volta a ritenere incluse tra le cose pertinenti solo le "res" "esterne" al reato, è illegittima, poiché determinerebbe la impossibilità di disporre il sequestro preventivo dell'oggetto materiale del reato e quindi consentirebbe la sua riutilizzabilità per la perpetrazione di nuovi potenziali illeciti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)