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Sez. 6, Sentenza n. 469 del 10/02/1998 Cc. (dep. 18/06/1998) Rv. 211131 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Cosa pertinente al reato - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211131-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, per "cosa pertinente al reato" deve intendersi il bene che abbia un qualsiasi legame funzionale con il reato. Deve quindi trattarsi bensì di un rapporto non meramente occasionale, ma al tempo stesso tale da ricomprendere qualunque tipologia di vicendevole utilità, conseguenza o causalità tra l'entità "cosa" e l'entità "reato". Nel rapporto di pertinenza, che deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, rientra dunque un'ampia gamma di situazioni, potendo queste riguardare la progettazione e l'esecuzione del reato, la protezione del suo autore, la tutela degli effetti, la reiterazione della condotta. (Fattispecie di sequestro preventivo di somme di denaro e di titoli depositati in istituti di credito in disponibilità di un congiunto di un pubblico ufficiale indagato per il reato di corruzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)