Sez. U, Sentenza n. 30175 del 30/12/2011 (Rv. 620675 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Disciplina posta dalla legge n. 287 del 1990 - Azione risarcitoria per violazione del divieto di abuso di posizione dominante - Competenza della corte d'appello - Presupposti e condizioni - Atto nullo che abbia come destinatario l'attore - Allegazione - Necessità - Esclusione - Deduzione di essere operatore sul mercato pregiudicato dall'abuso - Sufficienza.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
La competenza della corte d'appello a giudicare sulle azioni risarcitorie, prevista dall'art. 33, secondo comma, della l. 10 ottobre 1990, n. 287, sussiste qualora l'azione sia proposta per violazione del divieto di abuso di posizione dominante, non occorrendo che, a tal fine, sia pure individuabile uno specifico atto, del quale debba predicarsi la nullità e del quale chi agisce per il risarcimento debba essere destinatario attuale o potenziale, essendo sufficiente che l'attore deduca e dimostri, ai fini dell'accoglimento nel merito della domanda, di essere un operatore del mercato in cui si è consumato l'abuso di posizione dominante e di averne perciò risentito un pregiudizio economico.
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)