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Sez. L, Sentenza n. 1700 del 17/02/1988 (Rv. 457713 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER VIZIO DI FORMA - RINNOVAZIONE DELL'ATTO DI RECESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457713-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER VIZIO DI FORMA - RINNOVAZIONE DELL'ATTO DI RECESSO - AMMISSIBILITÀ.*

In caso di licenziamento nullo per vizio di Forma (nella specie: perché intimato verbalmente, anziché per iscritto) il datore di lavoro può non di meno rinnovare l'atto di recesso rispettando le prescritte formalità, omesse nella precedente intimazione, ed in base ai medesimi motivi posti a fondamento del primo licenziamento, anche se non sia ancora avvenuta la reintegrazione del lavoratore per effetto dell'accertata illegittimità formale del primo recesso ovvero anche se la questione della validità di questo sia ancora sub judice. (V 6673/86, mass n 448826; (V 5118/80, mass n 408977).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)