Sez. L, Sentenza n. 6673 del 13/11/1986 (Rv. 448826 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - NULLITÀ PER VIZIO DI FORMA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE SCADENZA DELLA CONTROVERSIA SULLA VALIDITÀ DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - NULLITÀ PER VIZIO DI FORMA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - RINNOVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE SCADENZA DELLA CONTROVERSIA SULLA VALIDITÀ DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
Un licenziamento nullo per vizio di Forma, in quanto intimato in violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, può essere rinnovato dal datore di lavoro, con le prescritte formalità omesse nella precedente intimazione, in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del primo recesso e tale rinnovazione - che, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 cod. civ. (sull'impossibilità della convalida di un contratto nullo) - è possibile anche se non sia ancora avvenuta la reintegrazione del lavoratore colpito dal primo licenziamento ed anche se la questione della validità di questo sia ancora sub iudice. (V 551/83, mass n 425327; (V 1508/81, mass n 412165; (V 5118/80, mass n 408977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)