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Sez. L, Sentenza n. 5118 del 05/09/1980 (Rv. 408977 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ORALE - CESSAZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUCCESSIVO INVIO DI UNA LETTERA CONTENENTE LA PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO STESSO - INDAGINI DEL GIUDICE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408977-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ORALE - CESSAZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - SUCCESSIVO INVIO DI UNA LETTERA CONTENENTE LA PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO STESSO - INDAGINI DEL GIUDICE - ESTENSIONE.*

Qualora sia stato intimato un licenziamento orale e sia cessato di fatto il rapporto di lavoro, il successivo invio di una lettera da parte del datore di lavoro con la quale si da atto dell'intimato licenziamento, non esime il giudice - ove il licenziamento sia stato impugnato - di accertare se tale lettera implichi la comunicazione di una volonta di licenziare a partire dalla data della comunicazione stessa e, in caso positivo, se il licenziamento cosi intimato sia o meno giustificato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)