Sez. L, Sentenza n. 3901 del 17/03/2001 (Rv. 544879 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Riscossione dei contributi mediante ruoli esattoriali - Richiamo dell'obbligo del non riscosso per riscosso - Mancato versamento dei contributi - Mancata iscrizione dell'artigiano nei ruoli o discarico dei contributi per inesigibilità - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 463 del 1959 - che ha esteso agli artigiani l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti - la riscossione dei contributi avviene mediante ruoli esattoriali, che l'art. 3 della legge n. 1533 del 1956 assimila a quelli per la riscossione delle imposte dirette, richiamando anche l'obbligo del cosiddetto "non riscosso per riscosso"; pertanto, essendo l'esattore tenuto a versare all'INPS tutte le somme iscritte nei ruoli, eccettuate quelle di cui dimostri l'inesigibilità, il mancato versamento dei contributi per determinati anni (rilevanti ai fini della verifica del requisito contributivo per conseguire il diritto a pensione) può ipotizzarsi soltanto nel caso di mancata iscrizione dell'artigiano nei ruoli di tali anni oppure nel caso di discarico dei contributi stessi ottenuto dall'esattore per impossibilità di conseguire il pagamento nonostante il tempestivo esercizio delle azioni esecutive contro l'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)