Sez. L, Sentenza n. 11869 del 16/11/1995 (Rv. 494667 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Automaticità delle prestazioni ex art. 2116 cod. civ. - Esclusione - Limiti - Iscrizione in albi o elenchi - Prova del versamento dei contributi - Sufficienza - Esclusione - Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti - Prestazioni per invalidità - Requisiti contributivi minimi - Prova dell'effettivo versamento dei contributi da parte dell'esattore - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI
Il principio dell'automaticità delle prestazioni, sancito in generale dall'art. 2116 cod. civ. per il lavoro subordinato, non opera - salvo specifiche disposizioni di legge in senso diverso - per i lavoratori autonomi, né l'iscrizione in albi o elenchi fornisce la prova del versamento dei contributi. Conseguentemente, con riguardo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore degli artigiani e dei loro familiari, di cui all'art. 4 della legge 4 luglio 1959 n. 463, la prova della sussistenza dei requisiti contributivi minimi ai fini del riconoscimento di un trattamento previdenziale per invalidità richiede la dimostrazione che l'esattore, ancorché tenuto per legge (art. 3 legge 29 dicembre 1956 n. 1533) a versare all'istituto previdenziale i contributi iscritti nei ruoli esattoriali con l'obbligo "del non riscosso per riscosso", abbia effettivamente versato all'Inps le relative somme, invece di "discaricare" i contributi iscritti per inesigibilità del credito nei riguardi del contribuente moroso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 29/12/1956 num. 1533 art. 3, Legge 04/07/1959 num. 463 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)