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Sez. 6, Sentenza n. 36382 del 04/07/2003 Ud. (dep. 22/09/2003) Rv. 227144 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Procedimenti di criminalità organizzata - Valutazione dei sufficienti indizi costituiti da informazioni confidenziali - Applicazione immediata ai procedimenti in corso del divieto di utilizzazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227144-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

Il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia, qualora gli informatori non siano stati interrogati nelle forme previste dall'art. 203 comma primo bis cod. proc. pen., ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione telefonica nei procedimenti di criminalità organizzata, non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione è già stata autorizzata al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto l'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63 ha ribadito che il principio del tempus regit actum in materia di applicazione della normativa processuale sopravvenuta si applica con riferimento al momento in cui la prova viene assunta e non al momento in cui viene valutata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203 com. 1 n. 2, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST., Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)