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Sez. F, Sentenza n. 35450 del 06/08/2003 Cc. (dep. 12/09/2003) Rv. 228221 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Valutazione dei gravi indizi di reato - Divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali - Limiti - Informazioni provenienti da soggetto indicato dalla polizia giudiziaria e documentate da relazione di servizio - Utilizzabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228221-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

In tema di intercettazioni telefoniche, il divieto di utilizzazione a fini di valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma 1-bis in relazione all'art. 203 comma 1-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie da questi riferite, venendo meno in tal caso il carattere anonimo della fonte e non essendo preclusa per gli agenti operanti, riguardo alla fase delle indagini preliminari, una forma siffatta di documentazione delle dichiarazioni raccolte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 7, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)