Sez. 3, Sentenza n. 1 del 03/01/1994 (Rv. 484922 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Morte della parte non dichiarata nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione proposto da chi assume di essere erede - Legittimazione processuale del ricorrente - Prova documentale - Necessità - Termine.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi
Nel caso di morte della parte non dichiarata nel giudizio di appello (ex art. 300 cod. proc. civ.), per il ricorso per cassazione proposto da chi assume esserne erede, la legittimazione processuale deve essere provata documentalmente dal ricorrente, ad esempio con la produzione del certificato di morte e della denuncia di successione o con atto notorio. Tale prova può essere data anche in un momento successivo al deposito del ricorso, purché prima dell'inizio della relazione all'udienza della Corte di Cassazione, in modo che possano averne legale conoscenza i controricorrenti (o perché presenti all'udienza, o perché edotti con notificazione ex art. 372 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)