Sez. L, Sentenza n. 6238 del 21/03/2006 (Rv. 587690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Ricorso proposto nella qualità di successore della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione processuale - Prova documentale - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Termini per le produzioni documentali - Configurazione in tempi successivi al deposito del ricorso - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In caso di decesso della parte (o di estinzione della persona giuridica) costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne il successore (ovvero l'ente che si qualifichi come la persona giuridica subentrante), deve provare, a pena di inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all'art. 372 cod. proc. civ., e tale prova, indispensabile in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo, in modo che siano resi edotti di tale circostanza sopravvenuta gli eventuali controricorrenti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha respinto l'eccezione di inammissibilità, formulata dal controricorrente, del ricorso proposto da un Comune, subentrato nella titolarità dei rapporti pendenti conseguenti all'avvenuta cessazione della Gestione commissariale di un Casinò Municipale, intervenuta in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata, e che aveva provato la propria sopravvenuta legittimazione processuale alla luce dei documenti ritualmente prodotti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)