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Sez. 1, Sentenza n. 3299 del 21/03/2000 (Rv. 534914 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione processuale - prova documentale - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534914-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Colui che propone ricorso per cassazione (e, specularmente, chi lo contraddica) nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito, deve provare tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., pena l'inammissibilità del ricorso medesimo (o del controricorso), sia il decesso della parte originaria del giudizio e sia l'asserita qualità di erede di questa parte, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ., e, quindi, alla proposizione dell'impugnazione in proprio nome. In assenza di prova resta ingiustificata la legittimazione ad agire e/o a contraddire nel giudizio, legittimazione la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio siccome attiene alla regolare costituzione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)