Sez. 3, Sentenza n. 2545 del 03/12/1970 (Rv. 348879 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORMA IMPERATIVA - ESPRESSA SANZIONE DI NULLITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORMA IMPERATIVA - ESPRESSA SANZIONE DI NULLITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La ipotesi di nullita del contratto per contrasto con norme imperative, contemplata dal comma primo dell'art 1418 cod civ, e configurabile indipendentemente da una espressa comminatoria di legge e cioe dall'esistenza di una norma proibitiva perfetta la quale contenga oltre ad uno specifico divieto, anche la sanzione civilistica della nullita del negozio invero, la citata norma contiene un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non consegue una specifica sanzione di nullita del relativo negozio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)