Sez. 2, Sentenza n. 3974 del 27/11/1975 (Rv. 378261 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORME IMPERATIVE - ESPRESSA SANZIONE DI NULLITA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - SUFFICIENZA - TUTELA DELLA SALUTE E DEL LAVORO - CONFIGURABILITA - VENDITA DI SEGA CIRCOLARE MULTIPLA - MANCANZA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE - NULLITA DELLA VENDITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORME IMPERATIVE - ESPRESSA SANZIONE DI NULLITA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO - SUFFICIENZA - TUTELA DELLA SALUTE E DEL LAVORO - CONFIGURABILITA - VENDITA DI SEGA CIRCOLARE MULTIPLA - MANCANZA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE - NULLITA DELLA VENDITA.*
Per la dichiarazione di nullita del contratto, ai sensi dell'art 1418 cod civ, non e richiesto che la norma imperativa a cui esso e contrario commini esplicitamente quella sanzione civilistica, bastando che essa sia stata posta per motivi di ordine pubblico, tra i quali vanno ravvisati la tutela della salute dei cittadini (art 32 cost) e del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art 35 cost). Di conseguenza, e nulla la vendita di una sega circolare multipla non munita del dispositivo di protezione antischegge, imposto dall'art 75 DPR n 547 del 1955, dovendosi considerare che tale decreto serve a proteggere contro gli infortuni chiunque lavori con macchine e non solo i lavoratori subordinati, come si evince dall'art 3, che equipara ai lavoratori subordinati i soci operanti per conto delle rispettive societa. (Conf 2697/72, mass n 360338; 2545/70, mass n 348879; 919/49; (contra 1036/48; 892/46).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)