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Sez. L, Sentenza n. 11008 del 10/12/1996 (Rv. 501196 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ipotesi ricadente nell'ambito di applicabilità temporale dell'art.80 R.D. n. 1422 del 1924 - Ripetibilità - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501196-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Nell'ipotesi di trattamenti aggiuntivi collegati alle variazioni del costo della vita, percepiti dai titolari di pensioni in violazione dell'art. 19 legge n. 843 del 1978 e nel vigore dell'art. 80 R.D. n. 1422 del 1924, le somme indebitamente versate dall'Istituto assicuratore sono interamente ripetibili, sebbene la relativa erogazione non possa addebitarsi all'assicurato, solo quando la rettifica dell'errore sia avvenuta - anche solo implicitamente e cioè con la soppressione della prestazione non dovuta - entro l'anno dal momento in cui le condizioni ostative dell'erogabilità dei trattamenti suddetti siano note all'Istituto stesso, o da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione; ovvero dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 843 del 1978, nel caso di conoscenza effettiva o conoscibilità collocabile in epoca anteriore a tale data. Viceversa la rettifica successiva alla scadenza del detto termine annuale non ha effetto sui pagamenti già effettuati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)