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Sez. L, Sentenza n. 11443 del 03/11/1995 (Rv. 494507 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ripetizione - Ambito di applicazione - Somma dovuta a titolo di perequazione - Inclusione - Fattispecie relativa all'art.4, comma nono bis legge n.45 del 1986.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494507-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebita erogazione di prestazioni previdenziali, le deroghe alla disciplina generale dell'indebito apportate dagli articoli 80 del R.D 28 agosto 1924, n. 1422, 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trovano applicazione con riguardo alla pensione e ad ogni elemento integrativo della stessa, nel quale rientra la somma dovuta a titolo di perequazione automatica, attesane la funzione adeguatrice al costo della vita in conformità all'art. 38 Cost., non avendo rilievo in contrario la circostanza che i parametri per tale adeguamento siano estrinseci perché forniti dall'ISTAT né che l'errore dell'istituto sia derivato da difficoltà interpretative della normativa in materia, ancorché queste abbiano reso necessario un intervento legislativo di interpretazione autentica.(Nella specie art.4 comma nono bis della legge n.45 del 1986, il quale ha autenticamente interpretato l'art. 19 della legge 843 del 1978).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Regio Decr. 28/02/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787, Legge 28/02/1986 num. 45, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 1412 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)