Sez. L, Sentenza n. 14662 del 11/11/2000 (Rv. 541589 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Contratto di lavoro - Regime anteriore alla legge n. 218 del 1995 - Limite dell'ordine pubblico internazionale - Applicazione della legge straniera - Clausola di esclusione del trattamento di fine rapporto - Legittimità.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI
Non contrasta con l'ordine pubblico internazionale di cui all'art. 31 delle preleggi (nel regime precedente all'entrata in vigore della legge n.218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) un contratto individuale di lavoro che debba essere eseguito all'estero e che - avendo le parti dichiarato applicabile la legge straniera (come è possibile che facciano ex art. 25, comma primo, preleggi che fa salva la diversa volontà delle parti in ordine all'applicazione della comune legge nazionale dei contraenti per le obbligazioni nascenti dal contratto) - escluda il trattamento di fine rapporto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)