Sez. L, Sentenza n. 16017 del 19/07/2007 (Rv. 598377 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Contratto di lavoro - Regime anteriore alla legge n. 218 del 1995 - Limite dell'ordine pubblico internazionale ex art. 31 Preleggi - Nozione - Coincidenza con le norme interne inderogabili a tutela del lavoratore - Necessità - Esclusione - Desumibilità dai principi fondamentali della Costituzione o da norme informanti l'intero ordinamento o comunque rispondenti all'esigenza di tutela dei diritti dell'uomo - Necessità - Sussistenza - Applicazione della legge straniera - Mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso - Legittimità - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI
Non sussiste coincidenza tra le norme inderogabili dell'ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore ed i principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione all'applicazione di leggi straniere, in base all'art. 31 disp. prel. cod. civ. (nel testo anteriore all'abrogazione recata dalla legge 31 maggio 1995, n. 218), giacché questi ultimi non possono enuclearsi soltanto sulla base dell'assetto ordinamentale interno, così da ridurre l'efficacia della legge straniera ai soli casi di trattamento più favorevole per il lavoratore italiano, ma devono riconoscersi nei principi fondamentali della nostra Costituzione o, comunque, in quelle altre norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o, ancora, che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti. Pertanto, integra la nozione di ordine pubblico, ex art. 31 citato, il principio fondamentale della tutela del lavoratore avverso comportamenti arbitrari del datore di lavoro, che trova esplicazione anche nel diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la quale, essendo correlata all'inadempimento dell'obbligo di comunicare al lavoratore il recesso con congruo anticipo rispetto alla cessazione del rapporto (salve le ipotesi di giusta causa del licenziamento), rappresenta una regola di garanzia finalizzata a consentire la ricerca di una nuova occupazione o, comunque, di fronteggiare la situazione di bisogno derivante dalla cessazione della fonte di reddito, in forza della quale non può, quindi, darsi luogo ad una comparazione con il diritto al trattamento di fine rapporto quanto alla possibilità di assorbimento nella retribuzione corrisposta, al cui livello, al contrario, si correla la misura dell'indennità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Preleggi art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)