Sez. L, Sentenza n. 4040 del 23/02/2006 (Rv. 587258 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI | Nozione di ordine pubblico ex art. 31 delle preleggi - Portata - Fondamento - Conseguenze in materia di divieto di interposizione ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI
La nozione di ordine pubblico, ai fini dell'applicazione del limite posto dall'art. 31 delle preleggi all'applicazione della legge straniera, non può essere individuata esclusivamente sulla base dell'assetto interno, in modo da ridurre l'efficacia della legge straniera ai soli casi in cui detta legge sia più favorevole al lavoratore di quella italiana; i parametri di conformità all'ordine pubblico internazionale non coincidono con le norme inderogabili dell'ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore, ma devono essere rinvenuti in esigenze (comuni ai diversi ordinamenti statali) di garanzia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, o in valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale. In particolare, con riguardo al termine di confronto rappresentato dalla garanzia assicurata dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e dal relativo divieto di interposizione, tale norma non può ritenersi parte integrante dell'ordine pubblico, perché non coinvolge principi fondamentali dell'ordinamento, come dimostra del resto l'avvenuta abrogazione della legge del 1960 ad opera del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche, con cui è stata introdotta una diversa disciplina in materia di somministrazione di lavoro.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 31, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)