Sez. 3, Sentenza n. 21733 del 22/10/2010 (Rv. 615640 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Istanza di ricostruzione del fascicolo di parte - Formulazione generica - Sufficienza - Esclusione - Necessità dell'allegazione dell'involontarietà del mancato deposito - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
L'istanza di ricostruzione del fascicolo di parte, che non si rinvenga nel fascicolo d'ufficio, non può essere genericamente formulata ma deve contenere la rappresentazione credibile dell'involontarietà dell'omissione essendo altrimenti, il giudice tenuto a decidere sulla base degli atti e documenti rinvenuti al momento dell'assunzione della deliberazione giudiziale, dovendosi presumere volontario, in virtù del principio dispositivo, il mancato riferimento del predetto fascicolo al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)