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Sez. 3, Sentenza n. 11352 del 11/05/2010 (Rv. 613137 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Smarrimento del fascicolo di parte e dei documenti ad esso allegati - Ricostruzione del fascicolo - Onere della parte - Portata - Mancato reperimento di atti e documenti ritualmente prodotti - Obbligo del giudice di disporne la ricerca e l'eventuale ricostruzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613137-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, mentre il giudice può pronunciare sul merito della causa sulla base degli atti a sua disposizione soltanto in caso di inosservanza di detto termine. Pertanto, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)