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Sez. 3, Sentenza n. 18237 del 03/07/2008 (Rv. 604863 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO | Mancanza di annotazione del ritiro - Dovere del giudice di disporre ricerche in cancelleria - Presupposti - Violazione - Conseguenze - Vizio di motivazione - Censurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Indicazione del contenuto dei documenti smarriti - Necessità.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604863-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - RITIRO

Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)