diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 38133 del 02/07/2013 Ud. (dep. 17/09/2013) Rv. 256289 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Associazione finalizzata al traffico - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Presupposti applicativi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256289-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione. (Fattispecie nella quale la diminuente è stata esclusa per la potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi di droga rilevanti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)