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Sez. 4, Sentenza n. 34920 del 14/06/2017 Cc. (dep. 17/07/2017) Rv. 270803 - 01

STUPEFACENTI - REATI- CIRCOSTANZE ATTENUANTI- IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Condizioni di applicabilità - Complessiva attività in concreto esercitata - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270803-01

STUPEFACENTI - REATI- CIRCOSTANZE ATTENUANTI- IN GENERE

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefecenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)