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Sez. 6, Sentenza n. 37983 del 16/03/2004 Ud. (dep. 27/09/2004) Rv. 230372 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Associazione finalizzata al traffico - Cessione continuativa di 'campionì - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230372-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la cessione di semplici 'campionì di stupefacente da parte degli associati fosse sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, posto che le richieste e le offerte di stupefacenti si riferivano a quantitativi consistenti che gli associati dimostravano di potersi procacciare ed offrire in vendita).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)