Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 02/02/2007 (Rv. 594085 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Redazione del progetto di costruzione di un'opera - Obbligazione di risultato - Configurabilità - Ente pubblico committente la progettazione di un impianto sportivo - Rilievi ostativi del CONI - Non rispondenza del progetto alle norme di funzionalità sportiva e alla disciplina sul superamento delle barriere architettoniche - Conseguente rifiuto dell'ente di corresponsione del compenso - Legittimità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
Poiché l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione di un'opera pubblica è di risultato, impegnando il professionista alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, in presenza di una disciplina normativa che preveda, per la realizzazione di impianti sportivi, il previo parere favorevole del CONI e la necessaria conformità alle disposizioni regolamentari in materia di superamento delle barriere architettoniche, legittimamente l'ente pubblico committente, in base al principio "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., rifiuta di corrispondere il compenso al professionista quando costui abbia fornito un progetto in concreto non utilizzabile per i rilievi ostativi formulati dal CONI, evidenzianti la non rispondenza del progetto alle norme tecniche di funzionalità sportiva e alla disciplina, imperativa, volta a rendere accessibile l'impianto anche in favore dei soggetti, atleti e non, diversamente abili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 32 com. 20, Legge 06/03/1987 num. 65 CORTE COST., Decreto Legge 03/01/1987 num. 2 art. 2 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)