Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002 (Rv. 556680 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Obbligo dell'uso della diligenza del buon padre di famiglia - Conseguenze - Irrealizzabilità dell'opera per errore o inadeguatezza del progetto - Inadempimento contrattuale - Sussistenza - Diritto del committente di rifiutare il compenso, ex art. 1460 cod. civ. - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)