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Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 21/03/1997 (Rv. 503185 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Redazione del progetto di costruzione di un' opera - Obbligazione di risultato - Configurabilità - Ente pubblico committente - Rilievi dell' organo consultivo o di controllo dell' ente - Comunicazione al professionista - Obbligo di adeguarvi il progetto - Sussistenza - Inadempimento - Conseguente rifiuto dell' ente di corresponsione del compenso (art. 1460 cod. civ.) - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503185-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE

L' obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò se il committente, ente pubblico, comunica al professionista i rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l' approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta (art. 1460 cod. civ.) di corrispondergli il compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)