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Sez. U, Sentenza n. 9655 del 06/11/1996 (Rv. 500353 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITÀ | Causa di separazione tra coniugi entrambi cittadini italiani - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Ubicazione all'estero della residenza o del domicilio di uno dei coniugi - Irrilevanza - Proposizione di domande sull'affidamento della prole avente cittadinanza straniera - Ininfluenza - Previa proposizione di domanda di divorzio davanti a giudice straniero - Litispendenza o continenza di cause - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500353-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITÀ

Con riguardo a giudizio di separazione personale di coniugi entrambi cittadini italiani (introdotto prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e al quale, pertanto, non sono applicabili le disposizioni della stessa), sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, senza che rilevi l'ubicazione all'estero della residenza o del domicilio di uno dei coniugi, trattandosi di circostanza influente solo al diverso fine della competenza territoriale del giudice adito. L'indicata giurisdizione non viene meno né per il fatto che siano state formulate, con quella di separazione, domande circa l'affidamento dei figli di cittadinanza straniera, in quanto la giurisdizione va determinata con riferimento ai criteri di collegamento relativi alle parti del giudizio (qualità che la prole non ha nel giudizio di separazione), né per il fatto che sia stata previamente proposta ad un giudice straniero domanda di scioglimento del matrimonio, in quanto tra quest'ultima causa e quella di separazione personale tra i medesimi coniugi, introdotta in Italia non sussiste alcun rapporto di litispendenza o di continenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)