Sez. U, Sentenza n. 5773 del 22/12/1989 (Rv. 464674 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITÀ - CAUSA DI SEPARAZIONE FRA CONIUGI DI NAZIONALITÀ ITALIANA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ITALIANO - UBICAZIONE ALL'ESTERO DELLA LORO RESIDENZA O DEL LORO DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITÀ - CAUSA DI SEPARAZIONE FRA CONIUGI DI NAZIONALITÀ ITALIANA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ITALIANO - UBICAZIONE ALL'ESTERO DELLA LORO RESIDENZA O DEL LORO DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
La causa di separazione fra coniugi, entrambi di nazionalità italiana, spetta alla cognizione del giudice italiano, in forza del principio dell'assoggettamento del cittadino alla giurisdizione italiana, mentre non rileva l'ubicazione all'estero della loro residenza o del loro domicilio, trattandosi di circostanza influente ai diversi fini della Competenza, da riconoscersi in tale ipotesi a qualunque tribunale della Repubblica (per effetto della Mancanza di criteri di collegamento, e poi, dopo l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, in forza della espressa previsione dell'art. 8 di tale legge). (V 5291/85, mass n 442555).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 706, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)