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Sez. 6, Sentenza n. 1525 del 08/04/1997 Cc. (dep. 21/07/1997) Rv. 209105 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Dichiarazione di appartenenza alla associazione proveniente da un collaboratore di giustizia - Utilizzabilità - Limiti - Attendibilità del collaboratore ed attendibilità della chiamata - Sufficienza - Riscontri individualizzanti - Necessità - Esclusione - Chiamata in correità per fatti specifici non confortata da riscontri sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità per questi, ma significativa ai fini dell'appartenenza alla associazione - Valenza indiziante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209105-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di partecipazione ad associazione a delinquere (nel caso di specie di stampo mafioso), il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa. Costituisce perciò vizio della motivazione censurabile in cassazione sia la parcellizzazione della valenza significativa di ogni singola fonte di prova sia la attribuzione di una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario alla indicazione di appartenenza al sodalizio mafioso da parte di un collaborante. Non solo perciò l'indicazione di appartenenza al sodalizio proveniente dal collaborante è utilizzabile sul piano indiziario e non è, ai soli fini cautelari, necessario che sia confortata dalla presenza di riscontri individualizzanti, ma la chiamata in correità riferita a fatti specifici e non supportata dai necessari elementi di conferma, proveniente tuttavia da soggetto intrinsecamente attendibile ed attendibile essa stessa, può essere utilizzata, quale elemento indiziario, ai fini dell'accertamento del reato associativo, quantomeno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto ambientale e del suo apporto alla vita della consociazione. Naturalmente non sarà in ogni caso possibile fondare esclusivamente su tale elemento di indizio un'affermazione di colpevolezza per il reato associativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)