Sez. 1, Sentenza n. 28712 del 01/07/2002 Cc. (dep. 25/07/2002) Rv. 222098 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione al condannato cui sia stato revocato l'affidamento in prova - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), pur avendo un ambito di applicazione ampliato rispetto all'ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria, non si sottrae ai divieti cui è soggetta quest'ultima, previsti dall'art. 58-quater della stessa legge, e quindi non può essere concessa al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale a norma dell'art. 47, comma 11, citata legge.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)