Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 26/02/2008 (Rv. 602092 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Diritto all'indennità - Condizioni - Consenso preventivo ed espresso del concedente - Necessità - Sussistenza - Difetto di tale consenso - Autorizzazione preventiva, formale ed espressa rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - Necessità - Sussistenza - Accettazione da parte del conduttore di condurre in affitto terreni impervi in condizioni precarie - Rilevanza ai fini della sussistenza dell'onere di indennizzo per i miglioramenti a carico del concedente - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti apportati sul fondo dall'affittuario sono indennizzabili, ai sensi della normativa di cui alla legge 11 febbraio 1971 n. 11, poi ribadita dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, se realizzati con il consenso espresso e preventivo del concedente ovvero, in difetto, se eseguiti previa formale ed espressa autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura; al riguardo, non è sufficiente, per la sussistenza dell'onere del concedente a indennizzare eventuali miglioramenti, la circostanza che il conduttore abbia accettato di condurre in affitto terreni impervi, incolti e pieni di rovi, atteso che, in assenza di una previsione in senso diverso, deve presumersi che il conduttore, nell'accettare un fondo in condizioni precarie, abbia accettato anche di sopportare gli oneri per la sistemazione dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)