Sez. 3, Sentenza n. 24262 del 21/11/2007 (Rv. 600312 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Indennizzo - Corresponsione - Procedura di legittimazione di cui all'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e all'art. 16 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza - Art. 1651 cod. civ. - Applicabilità ai soli miglioramenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Persistenza dell'incremento di produttività o di valore del fondo al momento della cessazione del rapporto in caso di coeva richiesta di indennità - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti eseguiti sul fondo dall'affittuario senza il consenso del concedente dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili solo se sia stata osservata la procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge citata e poi dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti e parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario). L'affittuario ha, invece, diritto a tale indennità, a prescindere dalla detta procedura, qualora i miglioramenti siano anteriori all'entrata in vigore della suddetta legge n. 11 del 1971, trovando in tal caso applicazione l'art. 1651 cod. civ.; peraltro é coessenziale al concetto di miglioramenti che l'incremento di produttività o di valore del fondo persista al momento della cessazione del rapporto, ove in tale momento sia richiesta l'indennità. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità per i miglioramenti del fondo già condotto in affitto, avendo i giudici di merito accertato che il frutteto in relazione al quale era stata proposta la domanda era stato impiantato dall'affittuario originario ed era perito per vetustà, mentre gli alberi da frutta esistenti all'atto del rilascio del fondo erano stati messi a dimora in epoca successiva ed in relazione ad essi mancava ogni domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)