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Sez. 3, Sentenza n. 11369 del 24/05/2011 (Rv. 618155 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Diritto all'indennità - Consenso delle parti - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618155-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

In tema di affitto di fondi rustici, il consenso del concedente all'effettuazione di miglioramenti (espresso in contratto o successivamente concordato tra le parti) costituisce elemento idoneo ad escludere sia la procedura di coinvolgimento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura prevista dall'art. 15 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, sia quella prevista dall'art. 17, settimo comma, prima parte, della l. 5 marzo 1982, n. 203. Ne consegue che il diritto dell'affittuario all'indennizzo per i miglioramenti apportati successivamente all'entrata in vigore della citata l. n. 11 del 1971 sussiste a condizione, da valutarsi in via alternativa, che essi siano stati eseguiti o previa autorizzazione del predetto Ispettorato o con il consenso del concedente.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)