Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 09/05/1977 (Rv. 385501 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - OPPONIBILITA ALLO STIPULANTE ED AL TERZO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - OPPONIBILITA ALLO STIPULANTE ED AL TERZO.*
Il diritto del terzo, designato quale beneficiario di un contratto di Assicurazione sulla vita (art 1920 cod civ), presuppone la esistenza e la validita del contratto medesimo. Ne consegue che la annullabilita di questo, per dichiarazioni inesatte o reticenze (art 1892 cod civ), e opponibile dall'assicuratore non soltanto allo stipulante, ma anche al predetto terzo. (V 1205/75, mass n 374644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)